COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27/04/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 1^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CASENUOVE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIETRALUNGHESE/CASENUOVE DISPUTATA IL 25/03/07 A PIETRALUNGA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 83 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 28/03/07 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27/04/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 1^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CASENUOVE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIETRALUNGHESE/CASENUOVE DISPUTATA IL 25/03/07 A PIETRALUNGA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 83 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 28/03/07 PUBBLICATO IN PARI DATA). •SQUALIFICA INFLITTA AL CALCITORE CARDINALI GIANLUCA PER 7 GARE . HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 26/04/07, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara e il legale rappresentante della Soc. reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: - Il Direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo dichiarato nel referto in merito al comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso posto in essere dal calciatore Cardinali Gianluca, comportamento peraltro sostanzialmente riconosciuto dalla stessa Società reclamante per quanto attiene alle offese. - Ciò posto, la Commissione ritiene tuttavia che il comportamento del Cardinali non integri gli estremi della minaccia in senso proprio, quanto piuttosto quello di una smodata protesta all’indirizzo dell’arbitro. - Ritiene conseguentemente equo contenere la sanzione nella squalifica per 5 giornate di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del Reclamo, di ridurre a 5 giornate di squalifica la sanzione inflitta a carico del calciatore Cardinali Gianluca. •ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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