COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27/04/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 1^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CASENUOVE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIETRALUNGHESE/CASENUOVE DISPUTATA IL 25/03/07 A PIETRALUNGA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 83 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 28/03/07 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 96 del 27/04/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
1^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CASENUOVE IN RIFERIMENTO ALLA
GARA PIETRALUNGHESE/CASENUOVE DISPUTATA IL 25/03/07 A PIETRALUNGA (AVVERSO
LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 83 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 28/03/07 PUBBLICATO IN PARI DATA).
•SQUALIFICA INFLITTA AL CALCITORE CARDINALI GIANLUCA PER 7 GARE .
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 26/04/07, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della
sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara e il legale
rappresentante della Soc. reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
- Il Direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo dichiarato nel
referto in merito al comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso posto in essere dal
calciatore Cardinali Gianluca, comportamento peraltro sostanzialmente riconosciuto dalla stessa
Società reclamante per quanto attiene alle offese.
- Ciò posto, la Commissione ritiene tuttavia che il comportamento del Cardinali non integri gli
estremi della minaccia in senso proprio, quanto piuttosto quello di una smodata protesta
all’indirizzo dell’arbitro.
- Ritiene conseguentemente equo contenere la sanzione nella squalifica per 5 giornate di gara.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del Reclamo, di ridurre a 5 giornate di squalifica la sanzione inflitta a
carico del calciatore Cardinali Gianluca.
•ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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