COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27/04/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 3^ CATEGORIA – PLAY-OFF VISTO IL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ CE.CU.RI.S. IN RIFERIMENTO ALLA GARA DI CALCIO CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA PLAY-OFF CE.CU.RI.S / SELLANESE DISPUTATA IL 21/04/2007 A VALTOPINA, MEDIANTE IL QUALE SI CONTESTA LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL GIOCATORE SPINAZZOLA ROBERTO LUIGI DELLA A.S.D. SELLANESE;
COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 96 del 27/04/2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
3^ CATEGORIA – PLAY-OFF
VISTO IL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ CE.CU.RI.S. IN RIFERIMENTO ALLA
GARA DI CALCIO CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA PLAY-OFF CE.CU.RI.S / SELLANESE
DISPUTATA IL 21/04/2007 A VALTOPINA, MEDIANTE IL QUALE SI CONTESTA LA POSIZIONE
IRREGOLARE DEL GIOCATORE SPINAZZOLA ROBERTO LUIGI DELLA A.S.D. SELLANESE;
CONSIDERATO
Che detto reclamo è pervenuto a questa Commissione in data 24/04/2007, come si evince dal FAX
di inoltro del reclamo medesimo;
CONSIDERATO
Altresì che, ai sensi del Comunicato Ufficiale n.70 della F.I.G.C. pubblicato in data 07/02/2007, i
reclami per le posizioni irregolari di tesserati, relativamente alle gare di Play-off, debbono pervenire
alla Commissione Disciplinare entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara;
CONSIDERATO
Pertanto che il reclamo proposto dalla Società Ce.Cu.Ri.S. è stato proposto oltre il termine previsto
dal suddetto Comunicato Ufficiale
DICHIARA
- L’inammissibilità del reclamo stesso.
- Dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Comitato Regionale Umbria per quanto di
competenza.
_ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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