COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27/04/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA NEI RECLAMI PROPOSTI DALLE SOCIETA’ A.C. POZZO G. ED A.P.D. RIPA IN RIFERIMENTO ALLA GARA RIPA – POZZO DISPUTATA IL 15.04.2007 A RIPA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 92 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 18.04.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27/04/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 2^ CATEGORIA NEI RECLAMI PROPOSTI DALLE SOCIETA’ A.C. POZZO G. ED A.P.D. RIPA IN RIFERIMENTO ALLA GARA RIPA - POZZO DISPUTATA IL 15.04.2007 A RIPA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 92 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 18.04.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). - SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CAPEZZALI ROBERTO PER TRE GIORNATE DI GARA; - INIBIZIONE DEL DIRIGENTE CHIAVINI GIANLUCA FINO AL 30.09.2007; - AMMENDA DI €. 800,00; - SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PIGNIERI GIOVANNI PER TRE GIORNATE DI GARA; - INIBIZIONE DEL DIRIGENTE COPPI MASSIMO FINO AL 18.05.2007; - AMMENDA DI €. 500,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.05.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponevano reclami le citate società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e pertanto chiedevano la riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara né la A.C. Pozzo G.; compariva invece la società A.P.D. Ripa. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - Preliminarmente si dispone la riunione, per connessione oggettiva, dei reclami proposti dalle società A.P.D. Ripa ed A.C. Pozzo G.. - Ciò premesso, rileva questa Commissione che in base al referto arbitrale non è dato rinvenire gli estremi della rissa in senso proprio, così come prospettato dall’arbitro, quanto piuttosto quelli di una mera scaramuccia che ha visto coinvolti due giocatori per ciascuna squadra, peraltro sedatasi spontaneamente dopo pochi minuti. Tale circostanza induce la Commissione ha ridurre le sanzioni inflitte a carico dell’A.C. Pozzo G. e della A.P.D. Ripa, quantificandole rispettivamente in €.200,00 ed in €.400,00. Quanto al resto la Commissione rileva altresì: •il reclamo del Pozzo relativo alla sanzioni inflitta al dirigente Coppi Massimo è inammissibile ai sensi dell’art.41 c.3 lettera b) del C.G.S.; •le sanzioni delle squalifiche relative ai calciatori Pignieri Giovanni e Capezzali Roberto sono eque rispetto ai fatti contestati e come tali meritevoli di integrale conferma; •la sanzione dell’inibizione nei confronti del dirigente Chiavini Gianluca viene ridotta fino al 31.07.2007, atteso che la borraccia (vuota) dal medesimo lanciata verso la porta chiusa dello spogliatoio solo casualmente ha colpito l’arbitro, peraltro di ribalzo, senza procurargli alcun danno fisico. P.Q.M in parziale accoglimento dei reclami proposti dalle società indicate in epigrafe: •dichiara l’inammissibilità del reclamo proposto dall’A.C. Pozzo G. relativamente alla sanzione dell’inibizione a carico del dirigente Coppi Massimo; •riduce le sanzioni dell’ammenda a carico delle due società reclamanti, determinandole in €.400,00 per il Ripa ed in €.200,00 per il Pozzo; •riduce fino al 31.07.2007 la sanzione dell’inibizione a carico del dirigente Chiavini Gianluca dell’A.P.D. Ripa; •conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.. _ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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