COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 15/06/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Comunicato Ufficiale n. 02 del 06/07/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D CICONIA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CICONIA – V. LA CASTELLANA DISPUTATA IL 03.06.2007 A CICONIA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 109 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 06.06.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 15/06/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Comunicato Ufficiale n. 02 del 06/07/2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D CICONIA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CICONIA – V. LA CASTELLANA DISPUTATA IL 03.06.2007 A CICONIA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 109 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 06.06.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CROSTA FABIO FINO AL 31.03.2008; _ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PERAZZINI ALESSIO PER OTTO GARE; _ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE POLLEGGIONI DANIELE PER CINQUE GARE; _ AMMENDA DI €. 150,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.07.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il suo assistente, oltre al rappresentante della società reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Il direttore di gara e l’assistente hanno integralmente confermato a questa Commissione i rispettivi rapporti di gara in merito ai comportamenti posti in essere dai calciatori Crosta, Perazzini e Polleggioni, comportamenti peraltro sostanzialmente riconosciuti dalla stessa società reclamate. Ciò posto questa Commissione, mentre ritiene di dover confermare le sanzioni inflitte dal G.S. a carico dei calciatori Perazzini Alessio e Polleggioni Daniele in quanto congrue rispetto ai fatti da costoro posti in essere, ritiene invece che debba essere ridotta fino al 30.11.07 la sanzione inflitta al calciatore Crosta Fabio, in quanto non è ravvisabile a suo carico un comportamento propriamente violento nei confronti dell’assistente, tale non potendosi qualificare il leggero spintonamento alle spalle del detto assistente senza procurare alcun dolore. La Commissione ritiene, altresì, di annullare la sanzione dell’ammenda a carico della società, atteso che dagli stessi chiarimenti forniti dal direttore di gara è da escludere la presenza di estranei in prossimità degli spogliatoi a fine gara. P.Q.M. Delibera: in parziale accoglimenti del reclamo, riduce fino al 30.11.07 la squalifica inflitta al calciatore Crosta Fabio ed annulla la sanzione dell’ammenda a carico della società reclamate, confermando nel resto l’impugnata decisione del G.S. _ Ordina restituirsi la tassa reclamo. - cu 2/45 - PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. JULIA SPELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ATLETICO MONTECCHIO – JULIA SPELLO DISPUTATA IL 03.06.2007 A TODI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 109 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 06.06.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GABRIELLI ROBERTO PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.07.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione l’assistente dell’arbitro di gara veniva sentito telefonicamente. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. L’audizione telefonica dell’assistente di linea ha permesso a questa Commissione di ricostruire puntualmente l’atteggiamento aggressivo tenuto dal calciatore Gabrielli Roberto, al termine della gara nei confronti del predetto assistente di linea. Pertanto, la sanzione inflitta al calciatore Gabrielli Roberto dal G.S. appare equa e commisurata; peraltro i motivi a sostegno del reclamo prodotto dalla società Pol. Julia Spello appaiono futili e privi di concretezza. P.Q.M. Delibera: respinge il reclamo proposto dalla Pol. Julia Spello, confermando l’impugnata decisione del G.S.. _ Ordina incamerarsi la tassa reclamo. PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. JULIA SPELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA JULIA SPELLO – S.LORENZO LERCHI DISPUTATA IL 10.06.2007 A DERUTA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 111 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 13.06.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SIBIO MICHELE PER TRE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.07.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Dal rapporto arbitrale si evince in modo chiaro ed inconfutabile il comportamento offensivo tenuto dal calciatore Sibio Michele nei confronti del direttore di gara. Comunque a parere di questa Commissione la squalifica inflitta al calciatore Sibio Michele dal G.S. può essere ridotta in quanto i fatti possono essere ricondotti in un unico contesto e di breve durata. P.Q.M. Delibera: In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Pol. Julia Spello, riduce la squalifica inflitta al calciatore Sibio Michele a due giornate effettive di gara. _ Ordina restituirsi la tassa reclamo. PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. MAGIONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA MAGIONE - SELCI NARDI DISPUTATA IL 03.06.2007 A MAGIONE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 109 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 06.06.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RUGELLI CRISTIAN PER SEI GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.07.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara, ma soltanto il rappresentante della società reclamante.
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