COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 037 del 23/11/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. FORNOLESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA FORNOLESE – CASTELLO DISPUTATA IL 03.11.2007 A FORNOLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 32 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 07.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 037 del 23/11/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. FORNOLESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA FORNOLESE – CASTELLO DISPUTATA IL 03.11.2007 A FORNOLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 32 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 07.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RIVELLI MASSIMILIANO PER TRE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.11.07, la seguente decisione. - cu 37/1064 - SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara seppur convocato regolarmente. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Dagli atti ufficiali di gara e da quanto dichiarato dal Presidente della società ricorrente è dato desumere che il comportamento tenuto dal calciatore Rivelli Massimiliano sia stato connotato solo come una smodata protesta. Va peraltro precisato che il Rivelli, che fungeva da capitano, si era avvicinato all’arbitro proprio in tale qualità per chiedere spiegazioni in merito ad una decisione nei confronti di un altro giocatore della propria squadra. La sanzione inflitta dal G.S. merita di essere contenuta in due giornate effettive di gara. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S. Fornolese, riduce la squalifica al calciatore Rivelli Massimiliano a due giornate effettive di gara. _ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it