COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 037 del 23/11/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE A2 NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. CASTEL DEL PIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SEMONTE CALCIO 1966 – A.C.D. CASTEL DEL PIANO DISPUTATA IL 03.11.2007 A GUBBIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 32 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 07.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 037 del 23/11/2007
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
JUNIORES REGIONALE A2
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. CASTEL DEL PIANO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA SEMONTE CALCIO 1966 – A.C.D. CASTEL DEL PIANO
DISPUTATA IL 03.11.2007 A GUBBIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 32 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL
GIORNO 07.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ PER L’AMMENDA DI €. 300,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.11.07, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
- cu 37/1065 -
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Dal contenuto del referto dell’arbitro si evince che la rissa è stata originata dal
comportamento razzista ed antisportivo tenuto da un calciatore della squadra avversaria; a
tale circostanza il direttore di gara ha inteso attribuire un elemento di provocazione del
quale questa Commissione ritiene di dover tener conto ai fini di un’equa determinazione
della sanzione pecuniaria, che deve quindi essere attenuata.
P.Q.M.
in accoglimento parziale del reclamo proposto dalla società A.C.D. Castel Del Piano,
riduce la sanzione dell’ammenda ad €. 200,00.
_ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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