COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 037 del 23/11/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALI (Gir. “A”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALl’ALLENATORE ANSELMI ADRIANO IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MAGIONE – PIEVESE DISPUTATA IL 28.10.2007 A CASENUOVE DI MAGIONE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 14 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 02.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 037 del 23/11/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALI (Gir. “A”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALl’ALLENATORE ANSELMI ADRIANO IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MAGIONE - PIEVESE DISPUTATA IL 28.10.2007 A CASENUOVE DI MAGIONE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 14 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 02.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ PER SQUALIFICA FINO AL 21.01.2008. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.11.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Perugia comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio, adducendo i seguenti motivi : eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. La Commissione ritiene che il comportamento ascritto al Sig. Anselmi Adriano sia stato sostanzialmente confermato dall’istruttoria svolta. Ciò nonostante, appare eccessiva la sanzione inflitta dal G.S., che pertanto si ritiene equo ridurre. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto in proprio dall’allenatore della U.S. Pievese, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al Sig. Anselmi Adriano fino al 07.01.2008. _ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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