COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 040 del 30/11/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. POZZO G. SRL IN RIFERIMENTO ALLA GARA POZZO G. SRL – S.NICOLO’ DISPUTATA IL 07.11.2007 A POZZO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 34 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 17.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 040 del 30/11/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. POZZO G. SRL IN RIFERIMENTO ALLA GARA POZZO G. SRL - S.NICOLO’ DISPUTATA IL 07.11.2007 A POZZO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 34 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 17.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). •Per squalifica inflitta al dirigente Molinari Costantino fino al 14.01.2008. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 29.11.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Il comportamento del dirigente Molinari Costantino è stato senza dubbio deplorevole e pertanto meritevole di essere sanzionato. Tuttavia a parere di questa Commissione l’inibizione può essere contenuta fino al 31.12.2007, tenuto conto che dopo l’espulsione non vi sono stati ulteriori atti di protesta e tra l’altro l’arbitro ha ricevuto le scuse per il comportamento dell’assistente da parte di un dirigente dei Pozzo. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società A.C. Pozzo G. srl, riduce l’inibizione inflitta al dirigente Molinari Costantino fino al 31.12.2007. _ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it