COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 040 del 30/11/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SEMONTE CALCIO 1966 IN RIFERIMENTO ALLA GARA SEMONTE CALCIO 1966 – CASTEL DEL PIANO DISPUTATA IL 03.11.2007 A SEMONTE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 32 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 07.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 040 del 30/11/2007
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SEMONTE CALCIO 1966 IN
RIFERIMENTO ALLA GARA SEMONTE CALCIO 1966 – CASTEL DEL PIANO DISPUTATA IL
03.11.2007 A SEMONTE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA
NEL C.U. N. 32 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 07.11.2007 PUBBLICATO
IN PARI DATA).
•Per squalifica inflitta al calciatore Fiorucci Cristian per cinque gare;
•Per squalifica inflitta al calciatore Radicchi Giorgio per cinque gare.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 29.11.07, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della
sanzione e pertanto chiedeva la riduzione delle medesime.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara ed il
rappresentante della società reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal
medesimo dichiarato nel referto, ribadendo l’offesa rivolta dal calciatore Radicchi ad un avversario
di colore, episodio che determinava una rissa fra vari calciatori in occasione della quale il Fiorucci
colpiva con un violento pugno al volto un avversario.
Ciò posto la Commissione ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Radicchi debba
essere integralmente confermata, considerato peraltro che la stessa rappresenta il minimo editale
previsto dall’art. 11 del C.G.S..
La Commissione ritiene, invece equo ridurre a quattro giornate la squalifica a carico del
calciatore Fiorucci Cristian, considerato anche che il colpo è stato inferto nell’ambito di una rissa
che ha coinvolto diversi giocatori.
P.Q.M.
- in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Semonte Calcio 1966,
riduce la squalifica inflitta al calciatore Fiorucci Cristian a quattro giornate effettive di gara.
- Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S..
_ ORDINA RESTITUIRSI LE TASSE RECLAMO.
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