COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 042 del 07/12/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MARMORE IN RIFERIMENTO ALLA GARA MARMORE – TERNI EST DISPUTATA IL 10.11.2007 A MARMORE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 32 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 07.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA PER SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE MEDICA VINCENZO FINO AL 31.12.2007.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 042 del 07/12/2007
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
2ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MARMORE IN RIFERIMENTO ALLA
GARA MARMORE – TERNI EST DISPUTATA IL 10.11.2007 A MARMORE AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 32 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 07.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA
PER SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE MEDICA VINCENZO FINO AL 31.12.2007.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.12.07, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi
•Eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
La Commissione, esaminati gli atti ufficiali e sentito l’Arbitro e il Presidente della Società
reclamante, ritiene che la condotta addebitata al Sig. Modica Vincenzo abbia trovato piena
conferma e che pertanto la sanzione inflitta sia equa nella sua entità
P.Q.M.
Respinge il reclamo e per l’effetto conferma la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.
ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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