COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 042 del 07/12/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. CANNARA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CAMPITELLO – CANNARA DISPUTATA IL 28.11.2007 A CAMPITELLO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 12 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA S.G.S. DEL GIORNO 02.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER RIPETIZIONE DELLA GARA; PER AMMENDA DI €. 500,00; PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PIOLI ALESSANDRO FINO AL 30.01.2008; PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PALMIOLI MIRCO FINO AL 31.01.2008; PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE REGGIANTI MATTIA FINO AL 31.01.2008; PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TADDEI GIACOMO FINO AL 31.01.2008;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 042 del 07/12/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. CANNARA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CAMPITELLO - CANNARA DISPUTATA IL 28.11.2007 A CAMPITELLO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 12 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA S.G.S. DEL GIORNO 02.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER RIPETIZIONE DELLA GARA; PER AMMENDA DI €. 500,00; PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PIOLI ALESSANDRO FINO AL 30.01.2008; PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PALMIOLI MIRCO FINO AL 31.01.2008; PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE REGGIANTI MATTIA FINO AL 31.01.2008; PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TADDEI GIACOMO FINO AL 31.01.2008; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.12.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motivi •Eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. - cu 40/1218 - motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Il Direttore di Gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo dichiarato nel referto ribadendo, in particolare, di aver dovuto sospendere la gara al 35° del secondo tempo, a seguito dell’ingresso in campo di alcuni sostenitori del Cannara che tentavano di aggredirlo. Ha altresì confermato il comportamento minaccioso posto in essere nei suoi confronti da parte di alcuni giocatori del Cannara, nonché l’episodio che ha visto protagonista il portiere del Cannara, il quale ha abbandonato il terreno di giuoco durante la gara per raggiungere gli spalti ove era in corso un tafferuglio tra alcuni sostenitori. Ciò premesso la Commissione ritiene senz’altro corretta la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo circa la perdita della gara con il risultato di 0 – 3 a carico del Cannara, quale responsabile della sospensione della gara stessa. Con riferimento ai calciatori, la Commissione ritiene, invece, che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo possano essere attenuate, tenuto conto che gli stessi non hanno avuto nessun contatto fisico con l’Arbitro. Dette sanzioni possono essere ridotte fino al 15/12/2007 quanto ai calciatori Reggianti Mattia, Palmioli Mirco e Taddei Giacomo e fino al 30/04/2008 quanto al giocatore Pioli Alessandro. Si ritiene altresì equo contenere in €. 300,00 la sanzione dell’ammenda a carico della Società reclamante. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: - conferma la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 a carico della Società A.S.D. Cannara; - riduce al 30/04/2008 la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al Calciatore Pioli Alessandro; - riduce al 15/12/2007 la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo ai calciatori Palmioli Mirco, Reggianti Mattia e Taddei Giacomo; - riduce ad €. 300,00 la sanzione dell’ammenda dal Giudice Sportivo alla Società A.S.D. Cannara. ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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