COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 044 del 14/12/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GABELLETTA TERNI IN RIFERIMENTO ALLA GARA GABELLETTA TERNI – DERUTA DISPUTATA IL 28.10.2007 A GABELLETTA (Tr) – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 34 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 14.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ PER L’OMOLOGAZIONE DELLA GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 044 del 14/12/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GABELLETTA TERNI IN RIFERIMENTO ALLA GARA GABELLETTA TERNI - DERUTA DISPUTATA IL 28.10.2007 A GABELLETTA (Tr) – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 34 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 14.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ PER L’OMOLOGAZIONE DELLA GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.12.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria non omologava la gara. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: la non ripetizione della gara ed omologazione della stessa. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Esaminati gli atti e visto il verbale relativo alla istruttoria svolta il 06.12.2007 la Commissione, dopo ampio ed approfondito esame della pratica in oggetto, ritiene di confermare la decisione del G.S. in quanto, in applicazione dell’art. 29 comma 4 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, il Giudice medesimo ha proceduto alla valutazione degli atti e quindi, alla decisione del procedimento in via di ufficio a prescindere dalla proposizione del ricorso. Relativamente al merito la Commissione ritiene corretta la decisione adottata sulla base delle dichiarazioni dell’arbitro che ha dichiarato, nel referto, di avere commesso un errore tecnico a nulla rilevando quanto eccepito circa l’asserita ininfluenza dell’errore stesso. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla società Gabelletta Terni, confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S.. _ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it