COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 044 del 14/12/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE BAIOCCO SIMONE IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PALAZZO – S. ENEA DISPUTATA IL 17.11.2007 A PALAZZO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 36 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 21.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 044 del 14/12/2007
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
1ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE BAIOCCO SIMONE IN PROPRIO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA PALAZZO – S. ENEA DISPUTATA IL 17.11.2007 A PALAZZO
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 36 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 21.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ PER LA SQUALIFICA DI QUATTRO GIORNATE DI GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.12.07, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio del calciatore Baiocco Simone, adducendo i seguenti
motivi: eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara è risultato integralmente confermato quanto dal
medesimo descritto nel referto.
In particolare, è risultato che il calciatore Baiocco Simone, a seguito dell’espulsione decretata
a suo carico per condotta violenta nei confronti di un avversario, si rivolgeva all’indirizzo dell’arbitro
con le frasi offensive descritte nel referto.
Ciò posto, la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto al fatto contestato e come tale
meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e per l’effetto conferma la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.
_ ORDINA DI INCAMERARE LA TASSA RECLAMO.
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