COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 044 del 14/12/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN MARCO – VALFABBRICA DISPUTATA IL 17.11.2007 A SAN MARCO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 36 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 21.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 044 del 14/12/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN MARCO - VALFABBRICA DISPUTATA IL 17.11.2007 A SAN MARCO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 36 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 21.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ PER LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GRANALLI MATTEO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.12.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: La Commissione, ritenuto che a seguito dei chiarimenti forniti dall’arbitro in sede di audizione si è accertato che il gesto commesso dal giocatore Granalli Matteo si può configurare come semplice atto di scherno anziché atto di violenza, giusto appare ridurre la sanzione inflitta dal G.S. a tre giornate effettive di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. San Marco Juventina, riduce la squalifica inflitta al calciatore Granelli Matteo a tre giornate effettive di gara. _ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it