COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 044 del 14/12/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTIVA BASTARDO IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.S. BASTARDO – A.S. SUPERGA 48 DISPUTATA IL 17.11.2007 A BASTARDO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 36 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 21.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 044 del 14/12/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTIVA BASTARDO IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.S. BASTARDO – A.S. SUPERGA 48 DISPUTATA IL 17.11.2007 A BASTARDO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 36 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 21.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ PER LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE FIORANI JACOPO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.12.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara è risultato integralmente confermato quanto dal medesimo descritto nel referto. In particolare, l’arbitro ha ribadito che durante un’azione di gioco il Fiorani colpiva volontariamente un avversario a terra con un calcio in pieno volto, costringendolo ad uscire per qualche minuto al fine di ricorrere alle cure del caso. Ciò posto, la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto al fatto contestato e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo e per l’effetto conferma la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. _ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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