COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 046 del 21/12/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. CASTELLO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA DEL NERA – CASTELLO CALCIO DISPUTATA IL 01.12.2007 A SAN LIBERATO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 41 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 05.12.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 046 del 21/12/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. CASTELLO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA DEL NERA – CASTELLO CALCIO DISPUTATA IL 01.12.2007 A SAN LIBERATO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 41 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 05.12.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE BINNELLA STEFANO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.12.07, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: posizione irregolare di calciatore e vincita della gara. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Il reclamo proposto dalla società S.S.D. Castello Calcio avverso la posizione irregolare del calciatore Binnella Stefano, tesserato per la società A.S.D. Del Nera non può essere accolto in quanto il suddetto calciatore, risulta allo stato regolarmente tesserato per tale società a far data del 03.09.2007 come si evince dagli elaborati forniti a questa Commissione dalla Segreteria del C.R.U.. Di conseguenza il Binnella aveva titolo a partecipare alla gara A.S.D. Del Nera – S.S.D. Castello Calcio disputata a Terni il 01.12.2007. P.Q.M. Respinge il reclamo proposto dalla S.S.D. Castello Calcio confermando l’omologazione della gara di cui sopra. _ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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