COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 052 del 11/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. MORANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SCHEGGIA – MORANO DISPUTATA IL 01.12.2007 A SCHEGGIA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 22 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 05.12.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 052 del 11/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. MORANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SCHEGGIA – MORANO DISPUTATA IL 01.12.2007 A SCHEGGIA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 22 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 05.12.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ PER L’AMMENDA €.130,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.01.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara, seppur regolarmente convocato. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Considerato che la sanzione comminata sembra adeguata al comportamento dei sostenitori della società Morano. P.Q.M. respinge il reclamo e per l’effetto conferma la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. _ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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