COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 052 del 11/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : _ Sig. Bisognano Leonardo – arbitro; per rispondere: •della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 40, comma 2 punto g) del Regolamento dell’AIA vigenti all’epoca dei fatti e del vigente Regolamento A.I.A. secondo i quali gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio” e sono obbligati “ad assolvere con tempestività e con massima fedeltà al potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione”.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 052 del 11/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : _ Sig. Bisognano Leonardo - arbitro; per rispondere: •della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 40, comma 2 punto g) del Regolamento dell’AIA vigenti all’epoca dei fatti e del vigente Regolamento A.I.A. secondo i quali gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio” e sono obbligati “ad assolvere con tempestività e con massima fedeltà al potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione”. F A T T O Con lettera nr. 728/735pf06-07/SP/ma del 12.10.2007 del Procuratore Federale, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale l’incolpato in premessa indicato, per rispondere della violazione ascritta. E’ presente l’Avv. Alessandro Avagliano in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C.. Dagli atti del giudizio risulta in maniera incontestabile la responsabilità dell’incolpato per i fatti ascritti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti in assenza dell’incolpato, regolarmente convocato e con la presenza del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto l’applicazione della sanzione della sospensione di mesi tre per i fatti di cui sopra, delibera di comminare all’arbitro Bisognano Leonardo la sospensione di mesi due tenuto conto delle particolari condizioni che si erano venute a creare nel dopo partita. Si ordina la trasmissione del presente provvedimento al C.R.U. per quanto di competenza.
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