COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 052 del 11/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALI NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA ROSSI ADELMO ALLENATORE DELLA S.S.D PIERANTONIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FONTANELLE BRANCA – PIERANTONIO DISPUTATA IL 27.10.2007 A GUBBIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 08 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA’ DI CASTELLO DEL GIORNO 31.10.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 052 del 11/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALI NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA ROSSI ADELMO ALLENATORE DELLA S.S.D PIERANTONIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FONTANELLE BRANCA - PIERANTONIO DISPUTATA IL 27.10.2007 A GUBBIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 08 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA’ DI CASTELLO DEL GIORNO 31.10.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ PER LA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 31 MARZO 2008. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.01.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio Rossi Adelmo, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara è risultato integralmente confermato quanto dal medesimo dichiarato nel referto circa il comportamento dell’allenatore Rossi Adelmo. In particolare è emerso che il suddetto, al 33° del secondo tempo, entrava in campo insultando l’arbitro e che dopo la conseguente espulsione si posizionava dietro la recinzione proseguendo nelle offese. L’arbitro ha inoltre confermato che al 4° minuto di recupero l’allenatore Rossi invitava i suoi giocatori ad abbandonare il terreno di gioco, cosa che costoro facevano costringendo l’arbitro a sospendere la gara. Stante la gravita dei fatti la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. respinge il reclamo e per l’effetto conferma la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. •ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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