COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 054 del 18/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TRASIMENUS PASSIGNANESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRASIMENUS PASSIGNANESE – FRATICCIOLA DISPUTATA IL 23.12.2007 A PASSIGNANO SUL TRASIMENO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 47 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 28.12.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 054 del 18/01/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
1ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TRASIMENUS PASSIGNANESE IN
RIFERIMENTO ALLA GARA TRASIMENUS PASSIGNANESE – FRATICCIOLA DISPUTATA IL
23.12.2007 A PASSIGNANO SUL TRASIMENO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 47 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO
28.12.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
•PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BRAGETTI PAOLO FINO AL 31.05.2008.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.01.08, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle
sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara, seppur
regolarmente convocato.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Dagli atti ufficiali della gara, in particolare dal referto risulta che il contatto fra il calciatore
Bragetti Paolo ed il direttore di gara non ha assunto particolare connotato di violenza, tanto è vero
che lo stesso arbitro ha dichiarato che ciò non gli ha provocato alcun dolore.
Per quanto concerne l’episodio accaduto negli spogliatoi è emerso che il calciatore non ha
fatto ingresso nello spogliatoio dell’arbitro, in quanto non autorizzato dal medesimo; pertanto non
sembra essersi verificata una “irruzione”, quanto piuttosto un tentativo di chiarirsi con l’arbitro,
peraltro accompagnato da un dirigente.
Ciò posto, si ritiene equo contenere fino al 31.03.2008 la sanzione della squalifica inflitta al
calciatore Bragetti Paolo, dal G.S..
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Trasimenus Passignanese,
riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Bragetti Paolo fino al 31.03.2008.
_ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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