COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 054 del 18/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. TRASIMENO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TUORO – TRASIMENO DISPUTATA IL 28.10.2007 A TUORO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 30 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 31.10.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 054 del 18/01/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
2ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. TRASIMENO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA TUORO - TRASIMENO DISPUTATA IL 28.10.2007 A TUORO (AVVERSO LA DECISIONE
DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 30 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA
DEL GIORNO 31.10.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ROSSI FILIPPO FINO AL 30.06.2008.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.01.08, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle
sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo dichiarato nel
referto circa il comportamento posto in essere dal calciatore Rossi Filippo, il quale, mentre usciva
dal terreno di gioco a seguito di una espulsione, colpiva volontariamente un avversario scatenando
una rissa fra numerosi tesserati delle due squadre.
Considerato tuttavia che il colpo inferto all’avversario non risulta aver provocato particolari
lesioni, e che detto colpo ha rappresentato una, sia pur smodata, reazione alle offese ricevute
dalla Rossi da parte di alcuni calciatori avversari posizionati in panchina, la Commissione ritiene
equo contenere fino al 30.04.2008 la sanzione della squalifica inflitta al suddetto calciatore
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce fino al 30.04.2008 la sanzione della squalifica a
carico del calciatore Rossi Filippo.
_ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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