COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 054 del 18/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO SAN MARCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN MARTINO IN COLLE – SAN MARCO DISPUTATA IL 15.12.2007 A SAN MARTINO IN COLLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 19.12.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 054 del 18/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO SAN MARCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN MARTINO IN COLLE - SAN MARCO DISPUTATA IL 15.12.2007 A SAN MARTINO IN COLLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 19.12.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CESARINI MARCO FINO AL 30.06.2008. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.01.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara, seppur regolarmente convocato. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Nonostante dal referto arbitrale emerga che il colpo inferto dal calciatore Cesarini ad un avversario avrebbe provocato a quest’ultimo “la rottura dell’arcata sopraccigliare e dello zigomo”, dalla dichiarazione a firma del medesimo calciatore colpito, prodotta dalla società reclamante, risulta invece che detto colpo ha causato semplicemente “ un piccolo taglio sulla palpebra …. con momentanea fuoriuscita di sangue e una leggera escoriazione”. Ciò premesso questa Commissione ritiene che il direttore di gara non abbia avuto una corretta percezione della lesione subita, circostanza avvalorata - del resto – anche dal fatto che il calciatore colpito ha proseguito regolarmente a giocare, il che evidentemente mal si concilia con il tipo di lesione prospettata dall’arbitro. Per tali ragioni la Commissione ritiene equo contenere fino al 15.03.2008 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cesarini Marco. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. San Marco, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Cesarini Marco fino al 15.03.2008. _ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it