COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 054 del 18/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TAVERNELLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRASIMENO – TAVERNELLE DISPUTATA IL 20.01.2007 A POZZUOLO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 14 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 02.10.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 054 del 18/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TAVERNELLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRASIMENO - TAVERNELLE DISPUTATA IL 20.01.2007 A POZZUOLO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 14 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 02.10.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ PER INIBIZIONE DIRIGENTE PECCIA MASSIMO FINO AL 01.03.2008; _ PER INIBIZIONE DIRIGENTE SERPOLLA PIETRO FINO AL 01.04.2008. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.01.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara, ma non era presente il rappresentante della società reclamante seppur regolarmente convocato. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal medesimo dichiarato nel referto di gara circa il comportamento gravemente offensivo posto in essere dai dirigenti Massimo Peccia e Pietro Serpolla, nonché in merito al tentativo di aggressione nei suoi confronti posto in essere dal citato Serpolla. Ciò posto la Commissione ritiene che la sanzione inflitta dal G.S. sia congrua rispetto ai fatti in contestazione e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla A.S.D. Tavernelle, confermando l’impugnata decisione del G.S.. _ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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