COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 057 del 25/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S. SPORTIVA FOSSATO DI VICO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VENTINELLA – FOSSATO DI VICO DISPUTATA IL 06.01.2008 A SOCCORSO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 50 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 08.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA)

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 057 del 25/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S. SPORTIVA FOSSATO DI VICO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VENTINELLA – FOSSATO DI VICO DISPUTATA IL 06.01.2008 A SOCCORSO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 50 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 08.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA) •SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BERETTONI MARCO PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.01.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Nell’odierna audizione il direttore di gara ha confermato che le gravi frasi razzisti rivolte dal calciatore Berrettoni Marco nei confronti del calciatore di colore Gahourou Armand sono state da lui udite personalmente e non riferite da altri. Ciò premesso questa Commissione ritiene equo, vista la gravità del fatto, confermare la sanzione inflitta al calciatore Berrettoni Marco dal G.S. P.Q.M. respinge il reclamo e per l’effetto conferma la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. •ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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