COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 061 del 1°/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA FAGIOLARI LORENZO CALCIATORE DELLA SOCIETA’ A.S.D. ELLERA CALCIO – PIERANTONIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIERANTONIO – ELLERA DISPUTATA IL 06.01.2008 A PIERANTONIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 51 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 09.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 061 del 1°/02/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROMOZIONE
NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA FAGIOLARI LORENZO CALCIATORE DELLA
SOCIETA’ A.S.D. ELLERA CALCIO - PIERANTONIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
PIERANTONIO - ELLERA DISPUTATA IL 06.01.2008 A PIERANTONIO (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 51 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 09.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ PER LA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. PER OTTO GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 31.01.08, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo il calciatore Fagiolari Lorenzo, adducendo i seguenti motivi:
eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara seppur
regolarmente convocato.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
In base al referto arbitrale ed a seguito di quanto dichiarato dal reclamante ritiene questa
Commissione che il comportamento posto in essere dal calciatore Lorenzo Fagiolari integri gli
estremi di una offesa smodata e reiterata, ma non già quella di una minaccia in senso proprio.
D’altronde lo stesso direttore di gara non descrive esattamente nel suo referto il tipo di minacce
ricevute.
Ciò posto la Commissione ritiene equo contenere la sanzione in sei giornate di squalifica.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto in proprio dal calciatore Fagiolari Lorenzo,
riduce la squalifica inflitta al medesimo calciatore in sei giornate di squalifica.
•ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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