COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 061 del 1°/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA MOIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIEGARO – MOIANO DISPUTATA IL 13.01.2008 A PIEGARO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 16.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 061 del 1°/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA MOIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIEGARO - MOIANO DISPUTATA IL 13.01.2008 A PIEGARO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 16.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ PER LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ATTILI ANDREA PER QUATTRO GIORNATE DI GARA; _ PER L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE FRANCI ALESSANDRO FINO AL 15.04.2008; _ PER L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE BAGIANA MAURO FINO AL 15.03.2008. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 31.01.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Valutati i fatti; considerato che appare poco chiaro l’episodio del tentativo di aggressione nei confronti dell’arbitro addebitato al calciatore Attili Andrea, questa Commissione ritiene adeguato ridurre la sanzione della squalifica inflitta allo stesso dal G.S. a tre giornate effettive di gara. Conferma nel resto la decisione del G.S. adottata nei confronti dei dirigenti Franci Alessandro e Bagiana Mauro. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Polisportiva Moiano, riduce la squalifica inflitta al calciatore Attili Andrea a tre giornate effettive di gara, confermando nel resto l’impugnata decisione del G.S.. •ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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