COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 061 del 1°/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. CASTELGIORGIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTELGIORGIO – J. CAMPOMAGGIOCOLLESCIPOLI DISPUTATA IL 29.12.2007 A CASTELGIORGIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 23 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL GIORNO 09.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 061 del 1°/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. CASTELGIORGIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTELGIORGIO – J. CAMPOMAGGIOCOLLESCIPOLI DISPUTATA IL 29.12.2007 A CASTELGIORGIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 23 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL GIORNO 09.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ PER PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 31.01.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria omologazione della gara. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: annullamento della decisione della perdita di gara con il punteggio 0 - 3. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Esaminati gli atti; rilevato preliminarmente che il reclamo proposto dalla società U.S. Castelgiorgio avverso la delibera del G.S. contenuta nel C.U. nr. 23 del 09.01.2008 pubblicato lo stesso giorno che sanziona la punizione sportiva della perdita della gara Castelgiorgio – J.Campomaggio Collescipoli, non risulta spedito alla controparte come dispone l’art. 46 punto 1 del Codice di Giustizia Sportiva; che tale inosservanza ne pregiudica l’esame nel merito ed il reclamo deve essere, di conseguenza, dichiarato inammissibile. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo. •ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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