COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 064 del 08/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL.D. CAMPITELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CAMPITELLO – BASTIA UMBRA DISPUTATA IL 20.01.2008 A TERNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 56 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 23.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 064 del 08/02/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ECCELLENZA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL.D. CAMPITELLO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA CAMPITELLO – BASTIA UMBRA DISPUTATA IL 20.01.2008 A TERNI (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 56 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 23.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ SQUALIFICA CALCIATORE PROSPERINI DANIELE PER TRE GIORNATE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.02.08, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della
sanzione e richiesta di riduzione della medesima.
- cu 64/1813 -
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara seppur
regolarmente convocato.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il comportamento tenuto dal calciatore Prosperini Daniele è sicuramente deplorevole e meritevole,
pertanto di adeguata sanzione.
Tuttavia a parere di questa Commissione la squalifica può essere contenuta in due giornate di
gara, essendosi concretizzato in un comportamento esclusivamente offensivo.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Polisportiva Campitello, riduce la
squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Prosperini Daniele a due giornate effettive di gara.
_ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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