COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 064 del 08/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. FRATTA TODINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA FRATTA TODINA – TERNI EST DISPUTATA IL 19.01.2008 A FRATTA TODINA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 56 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 23.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 064 del 08/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. FRATTA TODINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA FRATTA TODINA – TERNI EST DISPUTATA IL 19.01.2008 A FRATTA TODINA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 56 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 23.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA CALCIATORE FIORENTINI CRISTIANO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.02.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Il comportamento tenuto dal calciatore Fiorentini Cristiano è sicuramente deplorevole e meritevole, pertanto di adeguata sanzione. Tuttavia, a parere di questa Commissione, la squalifica può essere contenuta in tre giornate di gara, essendosi concretizzato in un comportamento esclusivamente offensivo. - cu 64/1814 - P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Polisportiva Fratta Todina, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Fiorentini Cristiano a tre giornate effettive di gara. _ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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