COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 064 del 08/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA PRIMAVERA (Ottavi di finale) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. OSPEDALICCHIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA OSPEDALICCHIO – S. ENEA DI COPPA PRIMAVERA DISPUTATA IL 16.01.2008 AD OSPEDALICCHIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 56 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 23.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA)
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 064 del 08/02/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COPPA PRIMAVERA
(Ottavi di finale)
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. OSPEDALICCHIO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA OSPEDALICCHIO – S. ENEA DI COPPA PRIMAVERA DISPUTATA IL 16.01.2008
AD OSPEDALICCHIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL
C.U. N. 56 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 23.01.2008 PUBBLICATO IN
PARI DATA)
_ POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.02.08, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria omologava la gara.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: annullamento
della decisione del G.S. e richiesta vincita della gara.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
La Commissione letto il ricorso presentato dall’A.S.D. Ospedalicchio e visti gli atti ufficiali,
rileva che il giocatore Firli Federico ha effettivamente preso parte alla gara di coppa primavera
Ospedalicchio – S.Enea del 16.01.2008, mentre avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica
riportata nel C.U. nr. 34 del 14.11.2007 e che pertanto il ricorso è meritevole di accoglimento. Ne
consegue che deve essere applicata alla società S.Enea la sanzione della perita della gara per 0 -
3.
P.Q.M.
accoglie il reclamo proposto dalla A.S.D. Ospedalicchio e per l’effetto infligge alla società S.Enea
la perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 e l’esclusione dalla manifestazione come dal comma 8
del regolamento pubblicato nel C.U. N.10 del 28/08/2007.
_ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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