COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 064 del 08/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale GIOVANISSIMI REGIONALI NEI RECLAMI PROPOSTI DALLE SOCIETA’ POL. MADONNA ALTA PERUGIA ED ATLETICO GUBBIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MADONNA ALTA – ATLETICO GUBBIO DISPUTATA IL 23.12.2007 A PERUGIA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 21 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA S.G.S. DEL GIORNO 10.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 064 del 08/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale GIOVANISSIMI REGIONALI NEI RECLAMI PROPOSTI DALLE SOCIETA’ POL. MADONNA ALTA PERUGIA ED ATLETICO GUBBIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MADONNA ALTA – ATLETICO GUBBIO DISPUTATA IL 23.12.2007 A PERUGIA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 21 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA S.G.S. DEL GIORNO 10.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ AMMENDA DI €. 200,00 [MADONNA ALTA PERUGIA]; _ SQUALIFICA ALL’ALLENATORE BRUNORI GIUSEPPE FINO AL DI’ 11.05.2008 [MADONNA ALTA PERUGIA]; _ INIBIZIONE DIRIGENTE STIRATI ALDO FINO AL DI’ 11.05.2008 [SOC. ATLETICO GUBBIO]; _ SQUALIFICA ALL’ALLENATORE MURGIA LUIGI FINO AL DI’ 11.04.2008 [SOC. ATLETICO GUBBIO]. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.02.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponevano reclamo le citate società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e richiesta di annullamento e/o riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Preliminarmente si da atto della riunione dei due ricorsi per motivi di connessione oggettiva e soggettiva. La Commissione, esaminati gli atti ufficiali e sentiti l’arbitro della gara, il Presidente della Pol. Madonna Alta Perugia ed il Dirigente dell’Atletico Gubbio delegato dal Presidente, ritiene che le condotte attribuite ai tesserati delle due società ed al pubblico del Madonna Alta Perugia trovino conferma nell’istruttoria svolta. Le sanzioni irrogate dal G.S. appaiono eque e commisurate alla gravità dei fatti contestati e pertanto meritevoli di integrale conferma. P.Q.M. Respinge i reclami proposti dalle società A.S.D. Atletico Gubbio e Pol. Madonna Alta Perugia e per l’effetto conferma le decisioni del G.S.. _ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it