COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 066 del 15/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. CITTA’ DI CASTELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GROUP CASTELLO – A.C. CITTA’ DI CASTELLO DISPUTATA IL 26.01.2008 A CITTA’ DI CASTELLO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 31.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 066 del 15/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. CITTA’ DI CASTELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GROUP CASTELLO – A.C. CITTA’ DI CASTELLO DISPUTATA IL 26.01.2008 A CITTA’ DI CASTELLO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 31.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER SQUALIFICA CALCIATORE PELLEGRINI FRANCESCO PER TRE GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.02.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: - cu 66/1885 - Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara a questa Commissione nonché dal rapporto del Commissario di campo è risultato confermato che il calciatore Pellegrini Francesco, espulso per doppia ammonizione, al termine della gara teneva un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro stesso. Ciò posto, la sanzione comminata dal G.S. è da ritenere congrua rispetto ai fatti e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. respinge il reclamo e per l’effetto conferma integralmente l’impugnata decisione del G.S. _ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO
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