COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 066 del 15/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. FONTANELLE BRANCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PADULE – FONTANELLE BRANCA DISPUTATA IL 17.03.2007 A PADULE DI GUBBIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 81 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 21.03.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 066 del 15/02/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
1ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. FONTANELLE BRANCA IN RIFERIMENTO ALLA
GARA PADULE - FONTANELLE BRANCA DISPUTATA IL 17.03.2007 A PADULE DI GUBBIO
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 81 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 21.03.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
•PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BELLUCCI LUCA FINO AL 30.06.2008.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.02.08, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della
sanzione e pertanto chiedeva l’annullamento della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA
Dagli accertamenti esperiti dall’Ufficio Indagini non sono emersi elementi utili.
Ciononostante, sulla base degli atti, questa Commissione ritiene di poter individuare nel
calciatore Luca Bellucci l’effettivo autore del colpo inferto all’arbitro a fine gara, e ciò in
considerazione della particolare credibilità che deve essere attribuita all’affermazione di
responsabilità resa dal Bellucci stesso all’arbitro nell’immediatezza della gara. Infatti la successiva
ritrattazione effettuata dal giocatore all’Ufficio Indagini non appare spontanea, quanto piuttosto
frutto di un tentativo volto a confondere la situazione al fine di giungere ad una totale impunità in
merito all’episodio in contestazione.
La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti e come tale meritevole di integrale
conferma.
- cu 66/1886 -
P.Q.M.
respinge il reclamo e per l’effetto conferma integralmente l’impugnata decisione del G.S..
_ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO
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