COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 066 del 15/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C.D. PITULUM IN RIFERIMENTO ALLA GARA PITULUM – PICCIONE DISPUTATA IL 27.01.2008 AD UMBERTIDE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 31.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 066 del 15/02/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
2ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C.D. PITULUM IN RIFERIMENTO ALLA GARA
PITULUM - PICCIONE DISPUTATA IL 27.01.2008 AD UMBERTIDE (AVVERSO LA DECISIONE
DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA
DEL GIORNO 31.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
•PER SQUALIFICA CALCIATORE CORSICI LUCA PER TRE GIORNATE DI GARA;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.02.08, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponevano reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività
della sanzione e richiesta di annullamento e/o riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Né dal referto né dai chiarimenti forniti dal direttore di gara a questa Commissione è dato
evincere quale sarebbe stato il comportamento minaccioso posto in essere dal calciatore Corsici
Luca.
Ciò posto la Commissione ritiene che detto calciatore debba essere sanzionato
esclusivamente per comportamento ingiurioso, con conseguente riduzione della squalifica a due
giornate di gara.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla F.C.D. Pitulum, riduce la squalifica inflitta
dal G.S. al calciatore Corsici Luca a due giornate effettive di gara.
_ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 066 del 15/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C.D. PITULUM IN RIFERIMENTO ALLA GARA PITULUM – PICCIONE DISPUTATA IL 27.01.2008 AD UMBERTIDE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 31.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA)."