COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 066 del 15/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. 4 CASTELLI IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA CASTEL TODINO – 4 CASTELLI DISPUTATA IL 02.02.2008 A MONTECASTRILLI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 63 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 06.02.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 066 del 15/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. 4 CASTELLI IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA CASTEL TODINO – 4 CASTELLI DISPUTATA IL 02.02.2008 A MONTECASTRILLI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 63 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 06.02.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER SQUALIFICA CALCIATORE BERNARDINI LUCA PER CINQUE GIORNATE DI GARA; •PER SQUALIFICA CALCIATORE ROSATI DIEGO PER CINQUE GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.02.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e richiesta di riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara seppur regolarmente convocato. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Con riferimento alla condotta attribuita al calciatore Bernardini Luca, la Commissione ritiene che essa non abbia assunto connotati di violenza, non essendovi stata l’intenzione di procurare dolore all’arbitro, quanto piuttosto di compiere un gesto irriguardoso nei suoi confronti; pertanto si ritiene equo contenere la squalifica in tre giornate di gara; Con riferimento all’episodio che ha visto protagonista il calciatore Rosati Diego, la Commissione osserva che, tenuto conto in particolare delle parole minacciose rivolte all’arbitro, la sanzione irrogata dal G.S. debba essere integralmente confermata. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. 4 Castelli, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Bernardini Luca a tre giornate effettive di gara. Confermando nel resto l’impugnata decisione del G.S. _ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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