COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 068 del 22/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ALLENATORE ROMETTI LUIGI IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PITULUM – PICCIONE DISPUTATA IL 27.01.2008 AD UMBERTIDE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 31.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 068 del 22/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ALLENATORE ROMETTI LUIGI IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PITULUM - PICCIONE DISPUTATA IL 27.01.2008 AD UMBERTIDE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 31.01.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER SQUALIFICA ALL’ALLENATORE ROMETTI LUIGI FINO AL 31.12.2012. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.02.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponevano reclamo l’allenatore in proprio, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di annullamento e/o riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Esaminati gli atti la Commissione ritiene che l’allenatore Rometti Luigi, ha confermato la circostanza relativa agli schiaffi dati all’arbitro, anche se dietro provocazione. Ha però negato di avere colpito con calci l’arbitro stesso. Per quanto riguarda le dichiarazioni attribuite all’allenatore circa le affermazioni che i giocatori avrebbero dovuto fare se interrogati sull’accaduto, non risulta chiaro se l’arbitro dal punto in cui si trovava – spogliatoio poteva o meno sentire tali dichiarazioni e soprattutto attribuire all’allenatore le stesse. In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene adeguata la squalifica irrogata. P.Q.M. La Commissione respinge il reclamo proposto in proprio da Rometti Luigi, e conferma la squalifica inflitta dal G.S. fino al 31.12.2012. •ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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