COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 073 del 07/03/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. GRIFO S.ANGELO PONTENUOVO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO PONTE SEMONTE DISPUTATA IL 17.02.2008 A PONTENUOVO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 20.02.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 073 del 07/03/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. GRIFO S.ANGELO PONTENUOVO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO PONTE SEMONTE DISPUTATA IL 17.02.2008 A PONTENUOVO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 20.02.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER AMMENDA DI €. 500,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.03.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’assistente dell’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Da chiarimenti forniti dall’assistente dell’arbitro è risultato confermato quanto dal medesimo descritto nel referto di gara circa il comportamento offensivo e minaccioso del pubblico. L’assistente ha peraltro ribadito di essere stato attinto alle spalle da numerosi sputi provenienti dal medesimo pubblico. Ciò posto, la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti in contestazione e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla Società Grifo S.Angelo Pontenuovo. _ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it