COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 077 del 26/03/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S. PARLESCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CALZOLARO – PARLESCA DISPUTATA IL 01.03.2008 A CALZOLARO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 72 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 05.03.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 077 del 26/03/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
2ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S. PARLESCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CALZOLARO -
PARLESCA DISPUTATA IL 01.03.2008 A CALZOLARO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N. 72 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 05.03.2008 PUBBLICATO IN
PARI DATA).
•PER INIBIZIONE DIRIGENTE CARLETTI STEFANO FINO AL 30.06.2008.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.03.08, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria
comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e
richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
- Dagli atti ufficiali della gara in possesso di questa Commissione e dall’audizione delle parti si è
ricostruito dettagliatamente il comportamento censurabile tenuto dal Carletti sia in campo che dopo
l’allontanamento per protesta decretato dal direttore di gara.
- Per quanto riguarda l’inizio della rissa svoltasi sugli spalti e sul piazzale antistante la tribunetta, tenutasi
a fine gara, non è riconducibile con certezza al Carletti.
- Per questo motivo la Commissione ritiene equo ridurre l’inibizione inflitta dal G.S. al dirigente Carletti
Stefano fino al 31.05.2008.
P.Q.M.
accoglie il reclamo proposto dalla società S.S. Parlesca, e riduce l’inibizione al dirigente Carletti Stefano fino
al 31.05.2008.
_ ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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