COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 077 del 26/03/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ OLYMPIA THYRUS S.VALENTINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA OLYMPIA THYRUS S.VALENTINO – AMERINA DISPUTATA IL 02.02.2008 A TERNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 63 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 06.02.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 077 del 26/03/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ OLYMPIA THYRUS S.VALENTINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA OLYMPIA THYRUS S.VALENTINO - AMERINA DISPUTATA IL 02.02.2008 A TERNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 63 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 06.02.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER AMMENDA DI €. 450,00. •PER SQUALIFICA AL CALCIATORE CIARIMBOLI VALERIO E LA PENNA MATTIA PER DUE GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.03.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e richiesta di riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: - Dagli atti ufficiali della gara, confermati dal direttore di gara in sede di audizione i fatti addebitati ai tesserati ed ai sostenitori della società Olympia Thyrus S.Valentino hanno trovato integrale riscontro; la gravità degli episodi fa ritenere congrua l’ammenda inflitta dal G.S. - Per ciò che concerne la squalifica per due gare dei calciatori La Penna Mattia e Ciarimboli Valerio il reclamo è inammissibile ai sensi dell’art. 45 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla società Olympia Thyrus S.Valentino e per l’effetto conferma le sanzioni irrogate dal G.S. _ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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