COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 077 del 26/03/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALI PERUGIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PICCIONE COLOMBELLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO S.ANGELO PONTENUOVO – PICCIONE COLOMBELLA DISPUTATA IL 09.03.2008 A SANT’ANGELO DI CELLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 41 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 05.03.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 077 del 26/03/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALI PERUGIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PICCIONE COLOMBELLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO S.ANGELO PONTENUOVO – PICCIONE COLOMBELLA DISPUTATA IL 09.03.2008 A SANT’ANGELO DI CELLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 41 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 05.03.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE MICCIO ALESSANDRO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.03.08, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : posizione irregolare di calciatore e perdita della partita per 0 - 3 alla società Grifo S.Angelo Pontenuovo. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: - Il reclamo proposto dalla Società Piccione Colombella appare fondato poiché il calciatore Miccio Alessandro della società Grifo S.Angelo Pontenuovo è stato squalificato per una gara per recidiva in ammonizione 4^ infrazione come da C.U. nr. 41 pubblicato in data 05.03.2008. - Il calciatore suddetto non poteva partecipare alla gara Gripo S.Angelo Pontenuovo – Piccione Colombella del 09.03.2008. Né consegue che ai sensi dell’art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva alla società Grifo S.Angelo Pontenuovo deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-3. P.Q.M. accoglie il reclamo proposto dalla società Piccione Colombella ed infligge alla società Grifo S.Angelo Pontenuovo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3. _ ORDINA RESTITUIRE TASSA RECLAMO.
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