COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 077 del 26/03/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALI PERUGIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PICCIONE COLOMBELLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO S.ANGELO PONTENUOVO – PICCIONE COLOMBELLA DISPUTATA IL 09.03.2008 A SANT’ANGELO DI CELLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 41 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 05.03.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 077 del 26/03/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ALLIEVI PROVINCIALI PERUGIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PICCIONE COLOMBELLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO
S.ANGELO PONTENUOVO – PICCIONE COLOMBELLA DISPUTATA IL 09.03.2008 A SANT’ANGELO DI CELLE
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 41 DELLA DELEGAZIONE
PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 05.03.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
•PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE MICCIO ALESSANDRO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.03.08, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : posizione irregolare di
calciatore e perdita della partita per 0 - 3 alla società Grifo S.Angelo Pontenuovo.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
- Il reclamo proposto dalla Società Piccione Colombella appare fondato poiché il calciatore Miccio
Alessandro della società Grifo S.Angelo Pontenuovo è stato squalificato per una gara per recidiva in
ammonizione 4^ infrazione come da C.U. nr. 41 pubblicato in data 05.03.2008.
- Il calciatore suddetto non poteva partecipare alla gara Gripo S.Angelo Pontenuovo – Piccione
Colombella del 09.03.2008. Né consegue che ai sensi dell’art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia
Sportiva alla società Grifo S.Angelo Pontenuovo deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita
della gara con il punteggio 0-3.
P.Q.M.
accoglie il reclamo proposto dalla società Piccione Colombella ed infligge alla società Grifo S.Angelo
Pontenuovo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3.
_ ORDINA RESTITUIRE TASSA RECLAMO.
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