COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 081 del 04/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Comunicato Ufficiale N Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : _ Sig. Marchetti Ivano, Presidente S.Pol. Sanfatucchio A.S.D.; _ i calciatori Daniele Genoese, Davide Costagrande ed Emanuele Sanseverino, tutti calciatori; _ la società S.Pol. Sanfatucchio A.S.D.. per rispondere:

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 081 del 04/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Comunicato Ufficiale N Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : _ Sig. Marchetti Ivano, Presidente S.Pol. Sanfatucchio A.S.D.; _ i calciatori Daniele Genoese, Davide Costagrande ed Emanuele Sanseverino, tutti calciatori; _ la società S.Pol. Sanfatucchio A.S.D.. per rispondere: •il presidente Sig. Ivano Marchetti ed i calciatori signori Daniele Genoese, Davide Costagrande ed Emanuele Sanseverino della violazione dei doveri di lealtà e correttezza e probità sportiva di cui all’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente [ovvero art.1 comma 1 del C.G.S previene] in relazione all’art.40 comma 3 delle Norme Organizzative Interne Federali per aver posto in essere le condotte descritte nella parte motivata; •la società S.Pol. Sanfatucchio A.S.D. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, [ ovvero art.2 comma 4 del C.G.S. previdente] in ordine alla violazione ascritta al proprio Presidente ed ai tesserati. F A T T O Con provvedimento nr. 1129/189pf06-07SP/en del 08 novembre 2007 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati indicati in premessa, per rispondere delle violazioni a loro ascritte. All’udienza di trattazione sono presenti gli Avv.ti Lorenzo Giua ed Antonio Villani in rappresentanza della Procura Federale. È altresì presente il solo incolpato Ivano Marchetti. Visto il deferimento, sentita la relazione dei rappresentanti della Procura Federale nonché l’incolpato presente ed esaminati gli atti, la Commissione ritiene che la responsabilità degli incolpati per le violazioni ascritte emerga in maniera inconfutabile. - cu 81/2336 - Non vi è alcun dubbio in ordine al fatto che la richiesta di tesseramento presso la S.Pol. Sanfatucchio riguardi ragazzi residenti nella Regione Umbria ma non conviventi con le rispettive famiglie, con tale termine intendendosi lo stretto nucleo costituito da marito, moglie e figli, secondo la condivisibile interpretazione dell’Ufficio Legale della F.I.G.C. del 29/10/1997 [prot. 5.1142/GG/CP/ra]. Tale condotta viola i doveri di lealtà e correttezza e probità sportiva espressi dall’art. 1, comma 1 del vigente (e del previgente) C.G.S. ed è certamente ascrivibile ai signori Ivano Marchetti (Presidente della S.Pol. Sanfatucchio Castiglione del Lago), Daniele Genoese, Davide Costagrande ed Emanuele Sanseverino (calciatori). Peraltro il sig. Ivano Marchetti, in proprio e nella qualità di Presidente della Società incolpata, è addivenuto ad un accordo con i rappresentanti della Procura Federale sulle sanzioni da applicare al medesimo ed alla Società, ritenute congrue dalla Commissione. Per quanto concerne la sanzione da applicare ai calciatori, si ritiene equo infliggere la squalifica per giorni 15. P.Q.M. Delibera di infliggere le seguenti sanzioni: •ai signori Daniele Genoese, Davide Costagrande ed Emanuele Sanseverino giorni 15 di squalifica per ciascuno. La Commissione, preso atto dell’accordo raggiunto tra le parti e i rappresentanti della Procura Federale della F.I.G.C., ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva e ritenuta corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrue le sanzioni indicate, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: •al signor Ivano Marchetti l’inibizione per mesi quattro; •alla Società S.Pol. Sanfatucchio A.S.D. Euro 700,00 di ammenda. ***** Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : _ Sig. Massetti Ivano proprietario ed amministratore unico e, comunque, socio di maggioranza della A.C. Città di Castello; _ la società A.C. Città di Castello Calcio Srl. per rispondere: •il primo della violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S. per la condotta antiregolamentare tenuta in data 25 settembre 2007 nel corso del procedimento disciplinare a suo carico, così come specificata nella parte motiva; •la seconda della violazione dell’art.4 comma 1 per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal Sig. Massetti Ivano. - cu 81/2337 - F A T T O Con atto nr. 1585/186pf07-08/SP/ma del 7 dicembre 2007, la Procuratore Federale della F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati in premessa indicati, per rispondere delle violazioni ascritte. All’udienza di trattazione sono presenti gli Avv.ti Lorenzo Giua ed Antonio Villani in rappresentanza della Procura Federale. I fatti oggetto del deferimento sono pacifici, in quanto univocamente emergenti dal verbale della riunione tenuta il 25.09.2007 dinanzi a questa stessa Commissione disciplinare. Ciò premesso, la Commissione rileva che la frase profferita nell’occasione dal Massetti all’indirizzo del Dr. Grauso riveste senza dubbio un contenuto ingiurioso e tale da recare offesa al decoro ed alla reputazione del medesimo Dr. Grauso, che nella qualità di collaboratore della Procura Federale stava rendendo la sua testimonianza nell’ambito di un procedimento disciplinare. Detto comportamento non è assolutamente giustificabile, né peraltro i deferiti hanno addotto una qualche difesa. La dichiarazione del Massetti integra quindi la violazione del generale dovere di lealtà e correttezza sancito dall’art.1, comma 1 C.G.S., in relazione all’art.5 comma 1, 4 e 5 che impone il divieto di esprimere dichiarazioni lesive, ed in proposito si ritiene congruo infliggere la sanzione di un mese di inibizione. All’affermazione di responsabilità del Massetti consegue quella di tipo diretto a carico della società ai sensi dell’art.4, comma 1 C.G.S., con l’applicazione della sanzione dell’ammenda di €. 4.000,00. P.Q.M. La Commissione disciplinare, dichiara Ivano Massetti e l’A.C. Città di Castello Calcio Srl colpevoli delle violazioni contestate e dispone l’applicazione, rispettivamente, delle sanzioni di un mese di inibizione e dell’ammenda di €. 4.000,00.
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