COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 081 del 04/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ REAL GUALDO G.S.D. IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL GUALDO – SUPERGA 48 DISPUTATA IL 09.03.2008 A GUALDO TADINO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 74 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 12.03.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 081 del 04/04/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
2ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ REAL GUALDO G.S.D. IN RIFERIMENTO ALLA
GARA REAL GUALDO – SUPERGA 48 DISPUTATA IL 09.03.2008 A GUALDO TADINO
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 74 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 12.03.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
•PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BIAGIOTTI LUCA PER CINQUE GARE;
•PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE CECCONI ROSSANO FINO AL 15.05.2008;
•PER SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE PICA MAURIZIO FINO AL 30.06.2009;
•PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CESARETTI ALESANDRO PER CINQUE GARE;
•PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ASTOLFI GABRIELE FINO AL 31.03.2009;
•PER SQUALIFICA INFLITTA ALA CALCIATORE MERLI ANDREA FINO AL 30.04.2008;
•PER SQUALIFICA INFLITTA ALA CALCIATORE PANFILI MARCO FINO AL 15.05.2008;
•PER SQUALIFICA INFITTA AL CALCIATORE BEGAJ ALBION PER TRE GIORNATE DI GARA;
•PER L’AMMENDA DI €. 1.000,00;
•PER SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.04.08, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle
sanzioni e riduzione delle medesime.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
- Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto descritto nel
referto di gara circa il comportamento posto in essere da alcuni giocatori e dirigenti della società
Real Gualdo sia durante che al termine della partita, nonché in merito al comportamento del
pubblico.
- Gli episodi sono indubbiamente gravi e meritevoli di adeguata sanzione, così come
sostanzialmente effettuato dal G.S..
- La Commissione ritiene peraltro opportuno modificare parzialmente l’ammontare di alcune
delle suddette sanzioni, adeguandole maggiormente ai singoli episodi contestati, ed in particolare:
•riduce a quattro gare la squalifica al calciatore Biagiotti;
•riduce fino al 28.02.2009 la squalifica all’allenatore Pica;
•riduce fino al 31.12.2008 la squalifica al calciatore Astolfi;
•aumenta fino al 31.12.2008 la squalifica al calciatore Panfili.
Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.
P.Q.M.
In parziale accoglimento, determina come in motivazione le sanzioni a carico dei calciatori
Biagiotti, Astolfi, Panfili ed all’allenatore Pica. Conferma nel resto l’impugnata decisone del
G.S.
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