COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 083 del 11/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PERUGIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. TRASIMENO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRASIMENO – VALROMANA DISPUTATA IL 09.03.2008 A POZZUOLO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 43 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 13.03.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA)
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 083 del 11/04/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ALLIEVI PERUGIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. TRASIMENO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA TRASIMENO – VALROMANA DISPUTATA IL 09.03.2008 A POZZUOLO (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 43 DELLA DELEGAZIONE
PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 13.03.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA)
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CENSINI ALESSANDRO PER SEI
GIORNATE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.04.08, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della
sanzione e richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
L’istruttoria espletata ha sostanzialmente confermato lo svolgimento dei fatti; ciò
nonostante la sanzione irrogata dal G.S. appare eccessiva e meritevole quindi di riduzione della
squalifica che può essere contenuta in cinque giornate di gara.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo proposto dalla società A.C.D. Trasimeno e per l’effetto ricuce la
squalifica infitta al calciatore Censini Alessandro a cinque giornate effettive di gara.
•ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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