COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 085 del 18/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SCOPOLI IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S.D. CASTELNUOVO F.C. – A.S.D. SCOPOLI DISPUTATA IL 12.04.2008 A CASTELNUOVO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 49 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 10.04.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 085 del 18/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SCOPOLI IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S.D. CASTELNUOVO F.C. – A.S.D. SCOPOLI DISPUTATA IL 12.04.2008 A CASTELNUOVO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 49 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 10.04.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER OMOLOGAZIONE DELLA GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.04.08, la seguente decisione. - NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: posizione irregolare di calciatore. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Rilevato preliminarmente che il reclamo proposto dall’A.S.D. Scopoli F.C. avverso la posizione irregolare per squalifica del calciatore Rondolini Andrea della società A.S.D. Castelnuovo F.C., risulta spedito a questa Commissione nelle date 14.04.2008 [ore 14.48] e 15.04.2008 e, quindi fuori dal termine previsto. Infatti, il reclamo, a seguito dell’abbreviazione dei termini procedurali per le ultime quattro gare di campionato [vedasi C.U. nr. 72 del 05.03.2008], doveva essere spedito o presentato entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara disputata il giorno 12.04.2008, con contestuale invio - sempre nel predetto termine – di copia alla controparte. Tale inosservanza né preclude l’esame nel merito e, di conseguenza, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara il reclamo proposto dalla società A.S.D. Scopoli F.C. inammissibile. •ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO
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