COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 085 del 18/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA TRE MONTI IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL SAN LORENZO – NUOVA TRE MONTI DISPUTATA IL 30.03.2008 A TERNI (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.39 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL GIORNO 02.04.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 085 del 18/04/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
3ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA TRE MONTI IN RIFERIMENTO
ALLA GARA REAL SAN LORENZO – NUOVA TRE MONTI DISPUTATA IL 30.03.2008 A TERNI
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.39 DELLA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL GIORNO 02.04.2008 PUBBLICATO IN PARI
DATA).
•PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CASCIOTTA VALERIO FINO AL
31.12.2008.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.04.08, la seguente decisione.
- SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale
Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
- NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi :eccessività della
sanzione e richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Rilevato preliminarmente che il reclamo proposto dall’A.S.D. Nuova Tre Monti avverso la squalifica
inflitta dal G.S. nei confronti del proprio calciatore Casciotta Valerio fino al 31.12.2008, pubblicato nel C.U.
nr.39 del 02.04.2008, risulta spedito a questa Commissione in data 10.04.2008 e quindi fuori dal termine
previsto.
Infatti, il reclamo, a seguito dell’abbreviazione dei termini procedurali per le ultime quattro gare di
campionato [vedasi C.U. nr. 72 del 05.03.2008], doveva essere spedito o presentato entro le ore 12.00 del
secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. nr. 39 del 02.04.2008 pubblicato in pari data.
Tale inosservanza né preclude l’esame nel merito e, di conseguenza, il reclamo deve essere dichiarato
inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara il reclamo proposto dalla società A.S.D. Nuova Tre Monti inammissibile.
•ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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