COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 085 del 18/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN SISTO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ASD SAN SISTO – BALDACCIO BRUNI DISPUTATA IL 13.04.2008 A SAN SISTO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 39 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 17.04.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA)

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 085 del 18/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN SISTO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ASD SAN SISTO – BALDACCIO BRUNI DISPUTATA IL 13.04.2008 A SAN SISTO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 39 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 17.04.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA) •PER OMOLOGAZIONE DELLA GARA. - HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.04.08, la seguente decisione. - NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : posizione irregolare di calciatore. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Visti gli atti in possesso di questa Commissione si evince chiaramente che il calciatore Pacini Andrea della società Baldaccio Bruni ha preso parte alla gara disputata il 13.04.2008 tra le società San Sisto e Baldaccio Bruni in posizione irregolare. Infatti lo stesso calciatore risultava squalificato per una gara per recidiva in ammonizione IV° infrazione, come riportato nel C.U. nr. 37 del 10.04.2008 e pubblicato in pari data. P.Q.M. accoglie il reclamo proposto dalla società A.S.D. San Sisto ed infligge alla società Baldaccio Bruni la perdita della gara con il punteggio di 0 - 3. •ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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