COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 088 del 24/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA VIRGILIO MAROSO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN VENANZO – NUOVA VIRGILIO MAROSO DISPUTATA IL 13.04.2008 A SAN VENANZO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.84 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 16.04.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA)
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 088 del 24/04/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROMOZIONE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA VIRGILIO MAROSO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA SAN VENANZO – NUOVA VIRGILIO MAROSO DISPUTATA
IL 13.04.2008 A SAN VENANZO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N.84 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO
16.04.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA)
_ Per squalifica inflitta al calciatore Sulla Simone per cinque gare;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.04.08, la seguente decisione.
- cu 88/2543 -
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi :
eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesime.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
- La condotta tenta dal calciatore Sulla Simone e sicuramente meritevole di punizione,
ma il comportamento offensivo e minaccioso non può considerarsi “reiterato” come
sostenuto dal G.S. in quanto verificatosi in un unico contesto. La sanzione può essere
quindi contenuta in quattro giornate di gara.
P.Q.M.
accoglie il reclamo proposto dalla società Nuova Virgilio Maroso e per l’effetto riduce la
squalifica inflitta al calciatore Sulla Simone a quattro giornate di gara.
_ ORDINA RESTITUIRE LA TASSA RECLAMO.
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