COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 088 del 24/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : _ Sig. Calagreti Fabio; _ Sig. Bianconi Amedeo, calciatore attualmente in prestito alla società ASD S. Secondo; _ Sig. Biassoni Carlo, tesserato per SSD Group Città di Castello; _ Sig. Cacciatori Giacomo Augusto; _ Sig. Ciarabelli Lucio, presidente della SSD Group Città di Castello; _ la società SSD Group Città di Castello.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 088 del 24/04/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di :
_ Sig. Calagreti Fabio;
_ Sig. Bianconi Amedeo, calciatore attualmente in prestito alla società ASD S. Secondo;
_ Sig. Biassoni Carlo, tesserato per SSD Group Città di Castello;
_ Sig. Cacciatori Giacomo Augusto;
_ Sig. Ciarabelli Lucio, presidente della SSD Group Città di Castello;
_ la società SSD Group Città di Castello.
per rispondere:
1. il Sig. Calagreti Fabio:
a. Della violazione dell’art.1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art.10, comma 2,
del C.G.S. nonché dell’art.39, comma 2 delle NOIF, per aver formato gli atti di
tesseramento di nr. 12 calciatori, come descritto nella parte motiva, senza
l’osservanza delle norme federali, apponendovi egli la sottoscrizione apocrifa dei
citati calciatori [ Atif Younes, Tardoni Andrea, Giacomo Baloci , Gregorio Celicchi,
Amedeo Bianconi, Carlo Biassoni e Manuele Rosetti] e per averli
successivamente trasmessi alla L.N.D. C.R.U. al fine di ottenere il visto di
esecutività da parte del medesimo Comitato Regionale a favore della SSD Group
Città di Castello;
b. della violazione dell’art.1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art.10, comma 2,
del C.G.S. nonché dell’art.39, comma 2 delle N.O.I.F., per aver indotto i giocatori
Amedeo Bianconi e carlo Biassoni ad autenticare, in data 15 novembre 2007, le
firme apocrife apposte sulle rispettive liste di trasferimento con le quali venivano
ceduti alla SSD Group Città di Castello;
c. della violazione dell’art.1 comma 3 del C.G.S. per la mancata presentazione, in
due occasioni, innanzi al collaboratore della Procura, sebbene regolarmente
invitato;
2. il Sig. Bianconi Amedeo, attualmente in prestito alla SSD S. Secondo, della violazione
dei doveri di lealtà e correttezza e probità di cui all’art.1, comma 1 del C.G.S. per aver
autenticato, in data 15 ottobre 2007, in concorso con il Sig. Calagreti, la sottoscrizione
apocrifa della sua firma apposta sulla lista di trasferimento anno 2007/2008 nr.
148023, con la quale il calciatore è stato ceduto alla SSD Group Città di Castello;
3. il Sig. Biassoni Carlo, tesserato per la SD Group Città di Castello, della violazione dei
doveri di lealtà e correttezza e probità di cui all’art.1, comma 1 del C.G.S. per aver
autenticato, in data 15 ottobre 2007, in concorso con il Sig. Calagreti, la sottoscrizione
apocrifa della sua firma apposta sulla lista di trasferimento anno 2007/2008 nr.
148034, con la quale il calciatore è stato ceduto alla SSD Group Città di Castello;
4. il Sig. Cacciatori Giacomo Augusto, della violazione dell’art.1 comma 3 C.G.S. per la
mancata presentazione innanzi al collaboratore della Procura, sebbene regolarmente
invitato;
5. il Sig Ciarabelli Lucio, presidente della SSD Group Città di Castello, della violazione
dei doveri di lealtà e correttezza e probità di cui all’art.1, comma 1 del C.G.S.in
relazione all’art. 10, comma 2, del C. D.S. nonché dell’art.39, comma 2 delle NOIF per
aver formato o, comunque, concorso a formare le liste di trasferimento dei calciatori [
Atif Younes, Tardoni Andrea, Giacomo Baloci , Gregorio Celicchi, Amedeo Bianconi,
Carlo Biassoni e Manuele Rosetti] quand’anche le abbia sottoscritte in epoca diversa
da quella in cui sono state predisposte dal Sig. Calagreti.
6. la SSD Group Città di Castello:
a. della violazione dell’art.4, comma 2 C..S. per le suindicate condotte ascrivibili ai
suoi tesserati Bianconi, Biassoni e Cacciatori;
b. della violazione dell’art.4, comma 1 del nuovo C.G.S, a titolo di responsabilità
diretta, per la condotta antiregolamentare tenuta dal proprio Presidente.
- cu 88/2540 -
F A T T O
Con provvedimento nr. 3275/143pf07-08/SP/ma del 04 marzo 2008 il Procuratore
Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati indicati in
premessa, per rispondere delle violazioni a loro ascritte.
All’udienza di trattazione sono presenti:
•l’avvocato Manganelli Andrea in rappresentanza della Procura Federale;
•gli incolpati, alcuni dei quali assistiti dai difensori;
La Procura Federale ha eccepito preliminarmente la mancata conoscenza degli scritti
difensivi depositati dagli incolpati, in quanto ad essa non comunicati; nel merito ha
formulato le seguenti richieste:
•Fabio Calagreti inibizione di anni tre e mesi tre;
•Lucio Ciarabelli inibizione per anni uno;
•Amedeo Bianconi e Carlo Biassioni squalifica per mesi tre;
•Giacomo Augusto Cacciatori squalifica per un mese;
•SSD Group Città di Castello ammenda di €. 1.800,00.
Ciò premesso, la Commissione osserva quanto segue.
L'eccezione preliminare è infondata, atteso che l'art. 30 n. 8 C.G.S. impone alle parti
esclusivamente l'onere del deposito di eventuali memorie entro cinque giorni dalla data
fissata per il dibattimento e non anche quello di trasmetterne copia alla controparte.
Passando al merito della vicenda ed esaminando le singole posizioni nell'ordine di cui al
deferimento, la Commissione rileva quanto segue:
FABIO CALAGRETI:
Dalla documentazione agli atti non emergono elementi per poter affermare che le firme dei
n. 12 giocatori che compaiono sulle liste di trasferimento siano effettivamente state
apposte dal Calagreti, così come sostenuto dalla Procura.
Quello che è certo è che alcune di tali firme sono apocrife, come dichiarato da nr. 7
calciatori all'Ufficio Indagini, e che il Calagreti ha indotto alcuni dei suddetti calciatori
(Bianconi e Biassioni) a recarsi in Comune per regolarizzare tali sottoscrizioni, sempre
come riferito dai calciatori e riconosciuto dallo stesso Calagreti.
Orbene, ad avviso della Commissione l'escamotage utilizzato dal Calagreti, peraltro di
dubbia efficacia, è indicativo del fatto che costui certamente sapeva che le firme erano
apocrife, in quanto in caso contrario non avrebbe avuto alcun senso indurre i calciatori a
"... legalizzare il trasferimento ...".
D'altronde anche il comportamento processuale assunto dal Calagreti conforta
ulteriormente tale convinzione, in quanto la sua mancata comparizione per ben due volte
dinanzi all'Ufficio Indagini senza una valida giustificazione, oltre ad integrare la violazione
di cui all'art 1 comma 3 CGS, è indicativa della sostanziale mancanza di argomenti
difensivi.
In conclusione, anche se non vi è prova che il Calagreti abbia materialmente apposto la
sottoscrizione apocrifa dei calciatori nelle liste di trasferimento, costui ha tuttavia utilizzato
tali liste quantomeno con la consapevolezza che le stesse erano irregolari in quanto non
sottoscritte dai calciatori stessi, ed in tali termini ha quindi posto in essere un
comportamento idoneo ad integrare le violazioni contestate di cui all'art. 1 lett. a) del
deferimento, ovverosia quella dell'art. 1 CGS in relazione all'art. 10 comma 2 nonché
dell'art. 39 n. 2 NOIF.
Quanto alle violazioni di cui all'art. 1 lett. b e c., le stesse sono pacifiche in quanto riferite a
fatti non controversi.
Stante la gravità delle violazioni, si ritiene congrua la sanzione dell'inibizione per la durata
di tre anni e tre mesi richiesta dalla Procura Federale.
- cu 88/2541 -
BIANCONI AMEDEO e BIASSIONI CARLO:
I fatti oggetto della (identica) contestazione relativa ai calciatori Bianconi e Biassioni sono
pacifici, in quanto da costoro espressamente riconosciuti.
È evidente che l'aver consapevolmente autenticato una sottoscrizione in realtà apocrifa
integra sicuramente la violazione dei doveri di lealtà e correttezza sanciti dall'art. 1 C.G.S.,
anche se il fatto è stato commesso dai due calciatori su sollecitazione del Calagreti.
Rileva tuttavia la Commissione che il comportamento assunto dagli incolpati nel corso
delle indagini è stato senza dubbio collaborativo ed ha contribuito all'accertamento delle
violazioni regolamentari oggi in discussione.
Ai sensi del disposto di cui all'art. 24 C.G.S. si ritiene pertanto equo contenere la sanzione
nella squalifica per 15 giorni a carico di ciascuno dei deferiti.
CACCIATORI GIACOMO AUGUSTO:
Il Cacciatori ha sostenuto dinanzi a questa Commissione di non essersi presentato
all'Ufficio Indagini solo perché non a conoscenza della sua convocazione.
Tale convocazione è stata indirizzata dall'Ufficio Indagini non già presso la residenza del
Cacciatori bensì presso la S.S.D. Group Città di Castello, società con la quale il calciatore
non ha più rapporti dal novembre 2006 avendo cessato l'attività agonistica, circostanza
che rende credibile quanto sostenuto dal calciatore.
Il Cacciatori deve quindi essere prosciolto.
CIARABELLI LUCIO:
Non vi sono elementi per poter affermare che il Ciarabelli fosse consapevole della falsità
delle firme dei giocatori.
Con il suo comportamento il Ciarabelli ha comunque contribuito alla formazione di liste di
trasferimento non regolari, avendole sottoscritte soltanto in un secondo momento allorché
gli sono state sottoposte già complete delle firme dei giocatori e del Presidente della
società cedente.
Tale comportamento integra la violazione dell'art. 39 n. 2 NOIF, norma che deve essere
interpretata nel senso che il trasferimento consiste in un accordo plurimo tra la società
cedente, la società cessionaria ed il calciatore che deve essere raggiunto attraverso la
contestuale presenza e sottoscrizione di tutti i soggetti coinvolti;
Quanto alla sanzione si ritiene equo determinarla in 8 mesi di inibizione, rispetto ai dodici
richiesti dalla Procura.
Il ristretto margine di tempo a disposizione del Ciarabelli, che ha sottoscritto le liste il
giorno stesso della sua nomina a Presidente della SSD Group Città di Castello coincidente
con l'ultimo giorno utile per la presentazione delle liste presso la Lega, ha infatti
sicuramente contribuito alle violazioni regolamentari.
SSD GROUP CITTÀ DI CASTELLO:
Alla responsabilità dei tesserati Bianconi e Biassoni nonché a quella del presidente
Ciarabelli, consegue la responsabilità di tipo oggettivo e diretto di cui all'art. 4 commi 1 e 2
CGS a carico della Società SSD Group Città di Castello.
Considerando il proscioglimento del Cacciatori si ritiene di determinare la sanzione
nell'ammenda di € 1.500,00, rispetto alla somma di € 1.800,00 richiesta dalla Procura
federale.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinate Territoriale delibera come segue:
- dichiara Fabio Calagreti colpevole delle violazioni contestate sub n. 1 lett a), b) e c)
del deferimento e dispone nei suoi confronti l'applicazione della sanzione di tre anni e
tre mesi di inibizione;
- dichiara Bianconi Amedeo e Biassoni Carlo colpevoli delle violazioni contestate,
rispettivamente, sub. art. 3 e 4 del deferimento e dispone nei loro confronti
l'applicazione della sanzione di 15 giorni di squalifica;
- dichiara Cacciatori Giacomo Augusto non colpevole della violazione contestata;
- dichiara Lucio Ciarabelli colpevole della violazione contestata sub. art. 5 del
deferimento e dispone nei suoi confronti l'applicazione della sanzione di 8 mesi di
inibizione;
- dichiara la SSD Group Città di Castello colpevole delle violazioni contestate sub art.
6 lett. a) e b) del deferimento e dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda
di € 1.500,00.
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