COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 097 del 30/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE CERBELLA DANIELE DELLA SOCIETA’ FOSSATO DI VICO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIETRALUNGHESE – FOSSATO DI VICO DISPUTATA IL 20.04.2008 A PIETRALUNGA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.87 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 23.04.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 097 del 30/05/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
1ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE CERBELLA DANIELE DELLA
SOCIETA’ FOSSATO DI VICO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIETRALUNGHESE – FOSSATO
DI VICO DISPUTATA IL 20.04.2008 A PIETRALUNGA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.87 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO
23.04.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
•PER SQUALIFICA FINO AL 31.12.2009.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 29.05.08, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio, adducendo i seguenti motivi: eccessività della
sanzione e richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal medesimo
riferito in merito al comportamento tenuto nei suoi confronti dal calciatore Cerbella Daniele.
In particolare l’arbitro ha ribadito come il Cerbella, dapprima lo offendeva e quindi lo colpiva al
volto con uno schiaffo, infine minacciandolo mentre abbandonava il terreno di gioco.
I fatti sono evidentemente gravi e meritevoli di adeguata sanzione.
Considerato peraltro la mancanza di significativi postumi sofferti dal direttore di gara a seguito
del colpo, si ritiene equo contenere la sanzione della squalifica nei confronti del calciatore Cerbella
fino al 01.10.2009.
P.Q.M.
accoglie il reclamo proposto in proprio dal calciatore Cerbella Daniele e per l’effetto riduce la
squalifica inflitta allo stesso fino al 01.10.2009.
_ ORDINA RESTITUIRE LA TASSA RECLAMO.
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