COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 097 del 30/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. PARLESCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PARLESCA – TIGROTTI MORRA DISPUTATA IL 20.04.2008 A PARLESCA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 87 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 23.04.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 097 del 30/05/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
2ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. PARLESCA IN RIFERIMENTO
ALLA GARA PARLESCA – TIGROTTI MORRA DISPUTATA IL 20.04.2008 A PARLESCA
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 87 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 23.04.2008 PUBBLICATO IN PARI
DATA).
•SQUALIFICA AL CALCIATORE MINELLI ALESSIO PER SEI GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 29.05.08, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi :
eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara
seppur regolarmente convocato.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
I fatti in contestazione, ovverosia la condotta violenta posta in essere dal Minelli nei
confronti di un avversario ed il suo comportamento nei confronti del direttore di gara, sono
pacifici in quanto sostanzialmente riconosciuti dalla stessa società reclamante.
Quanto alla sanzione, la Commissione rileva che la stessa può essere contenuta in
quattro giornate di squalifica, anche considerato che la frase “ ti aspetto fuori” profferita
all’indirizzo dell’arbitro, senza altri comportamenti idonei a mettere realmente in pericolo
l’incolumità dell’arbitro stesso, non integra gli estremi della vera minaccia bensì un
comportamento irriguardoso ed offensivo.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il reclamo proposto dal società S.S.D. Parlesca e per l’effetto
riduce a quattro giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Minelli Alessio.
_ ORDINA RESTITUIRE LA TASSA RECLAMO.
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